Art. 12
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[1]Il blocco, per essere obbligatorio, deve essere effettivo e dichiarato.
[2]Il blocco non sara' considerato come effettivo se non e' mantenuto da forze sufficienti da impedire realmente qualunque accesso alle spiaggie od ai porti bloccati.
[3]Il blocco s'intendera' notificato quando ne sia data notizia speciale alla nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nessun caso la nave potra' essere sequestrata, ne' catturata, ne' condannata, se non gli sara' stata notificata l'esistenza attuale del blocco di un bastimento della squadra che ve lo mantiene.
[4]E perche' non possa allegarsi ignoranza di fatti e sia lecito catturare il bastimento che, malgrado la notificazione fattagli in debita forma, ritorna a presentarsi davanti allo stesso porto durante il blocco, dovra' il Comandante del bastimento da guerra, la prima volta che lo incontra, annotare nelle sue carte di navigazione il giorno, luogo ed altura in cui lo avra' visitato e gli sara' stata fatta notificazione del blocco, ritirando dal Capitano del bastimento mercantile un'analoga dichiarazione firmata dal medesimo.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
