Art. 11
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[1]Le due Potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprieta' private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprieta' dei neutrali, e cio' tanto sul mare quanto sopra terra, tanto in alto mare quanto sul mare territoriale, ed in qualsivoglia altro luogo e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senza altre limitazioni che il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra.
[2]Tuttavia e' mantenuto il diritto d'impedire durante la guerra ogni commercio e comunicazione fra tutti od alcuni punti del litorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come pure di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene, purche' il divieto e la pena sieno determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
