Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
[4]Un Trattato di commercio e navigazione essendo stato conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Nicaragua, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Managua addi' sei di marzo dell'anno mille ottocento sessant'otto,
[5]Trattato del tenore seguente:
[6]Sua Maesta' il Re d'Italia e la Repubblica di Nicaragua, nello scopo di agevolare il commercio e la navigazione dei due paesi, hanno creduto conveniente di conchiudere un Trattato di navigazione e commercio, ed hanno nominato a questo oggetto per loro Plenipotenziari:
[7]Sua Maesta' il Re d'Italia,
[8]Il signor Don Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Incaricato d'affari e Console generale presso le Repubbliche di centro-America, e
[9]Sua Eccellenza il Presidente di Nicaragua,
[10]Il signor Avvocato Don Tommaso Ayon, Ministro di Stato per gli Affari Esteri.
[11]I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:
[12]Art. 1.
[13]Vi sara' fra i territori e possedimenti delle due Alte Parti contraenti completa ed intera liberta' di commercio e di navigazione.
[14]I cittadini italiani nel territorio della Repubblica di Nicaragua ed i cittadini nicaraguensi negli Stati di Sua Maesta' il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi d'Italia e di Nicaragua, ai quali sia attualmente o possa essere in avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.
[15]Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, liberta', favori, immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dover pagare alcuna maggiore tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.
[16]Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle Nazioni piu' favorite.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
