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[1]Art. IX.

[2]Nessun diritto di tonnellaggio, porto, pilotaggio, faro, quarantena, o altri simili ed equivalenti, di qualunque natura o denominazione, riscosso in nome o per conto del governo, di pubblici funzionari, di privati, di corporazioni o istituzioni di qualunque specie, sara' imposto nei porti degli Stati o possedimenti di una delle Parti sopra le navi dell'altra, se non sara' ugualmente stabilito nelle stesse condizioni e casi sulle navi nazionali in generale o sopra le navi della nazione piu' favorita.

[3]Tale parita' di trattamento si applichera' reciprocamente alle navi rispettive da qualunque porto o luogo esse arrivino e qualunque possa essere il loro luogo di destinazione.

Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-04;532~art9 · fonte del testo

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