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[1]Art. II.
[2]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, che risiedano negli Stati o possedimenti dell'altra, saranno esenti da qualunque servizio militare obbligatorio sia nell'esercito, che nell'armata, nella guardia nazionale, o altra milizia qualsiasi, nonche' da qualunque contribuzione imposta invece del servizio personale, e da ogni imprestito forzoso, tassa o contribuzione militare.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025
