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[1]Art. II.

[2]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, che risiedano negli Stati o possedimenti dell'altra, saranno esenti da qualunque servizio militare obbligatorio sia nell'esercito, che nell'armata, nella guardia nazionale, o altra milizia qualsiasi, nonche' da qualunque contribuzione imposta invece del servizio personale, e da ogni imprestito forzoso, tassa o contribuzione militare.

Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-04;532~art2 · fonte del testo

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