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[1]Art. X.
[2]Per tutto quello che riguarda la permanenza, il carico, scarico di navi nei porti, bacini, docks, rade, porti e fiumi degli Stati e possedimenti dei due Paesi, nessun privilegio potra' essere concesso alle navi nazionali, senza essere ugualmente consentivo per le navi dell'altro Paese, essendo intenzione delle Alte Parti contraenti che anche sotto questo riguardo, le navi rispettive siano trattate sulla base della perfetta uguaglianza.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025
