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I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai Tribunali di giustizia per mantenere e difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni e tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali; essi saranno in conseguenza liberi d'impiegare in difesa dei loro diritti gli avvocati, sollecitatori, notari, agenti e fattori che essi giudichino convenienti in tutte le loro cause, e tali cittadini e agenti avranno facolta' di assistere alle decisioni e sentenze dei Tribunali in tutte le cause che li concernono, come pure di assistere agli esami e deposizioni che possano prodursi nei giudizi medesimi.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
