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[1]Se per impreveduta sventura, che Dio tolga, le due Parti contraenti s'impegnassero in guerra tra loro, esse hanno convenuto e convengono, ora per allora, che sara' concesso il termine di sei mesi ai mercanti che risiedono sulle coste e nei porti dell'una e dell'altra, ed il termine di un anno a coloro che abitano nell'interno, per sistemare i loro affari e trasportare i loro effetti dove lor piaccia, col salvacondotto necessario a proteggere loro e le loro proprieta' fino all'arrivo nei porti indicati pel loro imbarco; e alle donne e ai ragazzi, agli studenti d'ogni facolta', ai coltivatori del suolo, artigiani, meccanici, manifattori e pescatori, inermi e dimoranti in citta', villaggi e luoghi non fortificati, ed in generale a tutti coloro le occupazioni dei quali sono dirette alla sussistenza comune ed a benefizio dell'umanita', sara' concesso di continuare nelle rispettive faccende e non verranno molestati nelle loro persone; ne' le loro case saranno bruciate o in altra guisa distrutte, ne' i loro campi devastati dalle forze armate dei belligeranti, in potere dei quali sieno caduti per accidenti di guerra; ma, se fia necessario che si tolga loro alcuna cosa per uso dei belligeranti, la medesima sara' pagata ad un prezzo ragionevole.
[2]E si dichiara che ne' la pretesa che la guerra scioglie ogni trattato, ne' qualsivoglia altra, si reputera' annullare o sospendere questo articolo; ma, al contrario, che lo stato di guerra e' precisamente quello per cui viene cosi' disposto, ed e' per la sua durata che questi provvedimenti dovranno religiosamente osservarsi, come gli obblighi i piu' riconosciuti nel diritto internazionale.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
