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Allo scopo d'impedire ogni disordine nella visita e nell'esame delle navi e dei carichi d'ambedue le Parti contraenti in alto mare, esse hanno mutuamente consentito che qualora una nave da guerra ne incontri un'altra che tale non sia, dell'altra parte contraente, la prima rimarra' a conveniente distanza, e potra' inviare il suo battello, con due o tre uomini solamente, affine di procedere al suddetto esame delle carte concernenti la proprieta' della nave e del carico, senza cagionare la minima estorsione, violenza o cattivi trattamenti. Ed e' espressamente convenuto che in niun caso si esigera' che la parte non armata vada a bordo della nave che vuol fare la visita, per mostrare le sue carte o per qualunque altro siasi scopo.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
