Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
E considerando che di frequente avviene che dei bastimenti navighino verso un porto od una piazza appartenente al nemico senza sapere che la medesima e' assediata, bloccata o investita, e' convenuto che ogni bastimento che si trovi in siffatte condizioni puo' essere respinto da quel porto o da quella piazza, ma non sara' trattenuto, ne' verra' confiscata nessuna parte del suo carico se non sia contrabbando di guerra, a meno che dopo aver ricevuto avviso di quel blocco ed investimento da un Ufficiale comandante una nave che faccia parte delle forze bloccanti, mediante annotazione fatta dal medesimo sulle carte della nave, menzionante la data e la latitudine e longitudine in cui detta annotazione venne fatta, esso di nuovo tentasse di entrare; ma gli sara' permesso d'andare ad un altro porto o piazza che credera' conveniente. E neppure a nessuna nave di una delle Parti, che sia entrata in un porto prima che questo fosse effettivamente assediato, bloccato o investito dall'altra, sara' impedito d' uscirne col suo carico, e se dessa vi si trovasse dentro dopo la conquista o la resa, non sara' ne' la nave, ne' il suo carico sottoposto a confisca, ma saranno restituiti ai loro proprietari; e se una nave entrata nel porto prima che il blocco avesse luogo, dopo che questo e' stabilito, prendera' a bordo del carico, sara' soggetta ad essere avvertita dalle forze bloccanti di tornare al porto bloccato e di deporre il carico, e se dopo aver ricevuto tale avviso la nave persistera' nel voler partire col carico, essa andra' sottoposta alle stesse conseguenze di una nave che tenti d'entrare in un porto bloccato dopo averne ricevuto avviso dalle forze bloccanti.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
