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Le Alte Parti contraenti avendo convenuto che lo stato di guerra fra una di esse ed una terza Potenza, eccetto i casi di blocco e di contrabbando di guerra, non avra' influenza sul commercio neutrale dell'altra, e bramando rimuovere ogni dubbio che possa finora essere stato elevato riguardo a quanto e' necessario, secondo i principii d'equita' e di giustizia, per costituire un blocco legale, esse qui espressamente dichiarano che saranno considerati come bloccati soltanto quei luoghi, che saranno effettivamente investiti da forze navali capaci di impedire l'accesso ai neutrali e in guisa disposte da creare per parte dei medesimi un evidente pericolo d'entrarvi.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
