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[1]((I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, come pure le decisioni e i provvedimenti di qualsivoglia natura emanati in detta sede, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa; non sono soggetti a tassa di registro.
[2]La presentazione di qualunque ricorso o domanda in sede giurisdizionale si ha per non eseguita, se non sia accompagnata dal deposito di tanti fogli bollati quanti me vengono richiesti dal segretario.
[3]In caso di inadempimento a tale prescrizione, la sezione competente dichiara in Camera di consiglio con provvedimento esente da bollo la decadenza del ricorso o della domanda presentata.
[4]L'art. 2 del R. decreto 6 aprile 1890, n. 6764, e' abrogato)).
[5]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 marzo 1907, n. 62
2La L. 7 marzo 1907, n. 62 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La decadenza stabilita dall'art. 35 della legge sul Consiglio di Stato con le modificazioni introdotte dalla presente legge, si applichera' anche ai ricorsi e alle domande che si trovino giacenti in stato di non procedibilita' nella segreteria della sezione IV all'attuazione di questa legge".
Testo in vigore dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011
