Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907. Leggi il testo vigente →
I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla quarta sezione, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.
Testo in vigore dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907
