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[1]Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione quarta non e' ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica.
[2]Tale ricorso non e' piu' ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.
[3]((Tuttavia quando il provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Re non puo' essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale; ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso al Re di fare opposizione. In caso contrario il giudizio avra' luogo in sede giurisdizionale)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011
