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[1]Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione quarta non e' ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica.
[2]Tale ricorso non e' piu' ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.
Testo in vigore dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907
