Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Indipendentemente dalle responsabilita' inerenti al suo ufficio in conformita' delle disposizioni legislative e statutarie in vigore, e di quelle del presente regolamento, il cassiere capo e' sempre tenuto a rispondere verso il Banco delle quantita', della specie e della legittimita' dei titoli, biglietti, numerario, e di ogni altro valore, custoditi, immessi nel tesoro o da essi estratti e di quelli spediti ad altra cassa dell'Istituto, sino a che non gliene sia stato dato regolare discarico, a norma delle speciali istruzioni di servizio.
[2]E' pure responsabile che i titoli apodissari, i vaglia cambiari ed assegni bancari, ammessi a pagamento, siano legittimi, regolari e senza alterazioni)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
