Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 75, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Oltre le responsabilita' inerenti al suo ufficio, in conformita' alle disposizioni legislative e statutarie in vigore, e a quelle del presente regolamento, il cassiere e' sempre tenuto a rispondere verso il Banco della quantita', della specie e della legittimita' dei titoli, biglietti, numerario, e di ogni altro valore, custoditi, estratti ed immessi nel tesoro, e di quelli spediti ad altra cassa dell'Istituto, sino a che non gliene sia stato dato regolare discarico, a norma delle speciali istruzioni di servizio.

[3]E' pure responsabile che i titoli apodissari, i vaglia cambiari ed assegni bancari, ammessi al pagamento, siano legittimi, regolari e senza alterazioni.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art75 · fonte del testo

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