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[1]((Spetta alla Direzione generale di autorizzare i direttori delle sedi e succursali pei giudizi da introdurre e pei gravami da produrre.
[2]Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori delle sedi e succursali alle quali il credito per cui si procede appartiene)).
Testo in vigore dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922
