Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1]((Spetta alla Direzione generale di autorizzare i direttori delle sedi e succursali pei giudizi da introdurre e pei gravami da produrre.

[2]Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori delle sedi e succursali alle quali il credito per cui si procede appartiene)).

Testo in vigore dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1920

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. 69 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: (Art. 54, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori delle sedi e succursali alle quali il credito per cui si procede appartienetolto: .

tolto: Spetta pero' al Consiglio di amministrazione statuire sulle transazioni dei giudizi pendenti, sui concordati giudiziari, sulle lunghe proroghe, sulle novazioni e sui concorsi ad aste pubbliche per garantire crediti dell'Istituto.

tolto: Le deliberazioni riguardanti i concordati giudiziali saranno comprese nell'elenco delle transazioni da comunicarsi al Consiglio generale, in sessione ordinaria, giusta l'art. 27, n. 16, dello statuto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art55 · fonte del testo

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