Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. 357 parole tolte, 14 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Gli avvocati e i procuratori legali, oltre alle retribuzioni risultanti dalla tabella di che nell'articolo precedente, nei casi di vittoria hanno diritto ai compensi liquidati contro le parti soccombenti, purche' riscossi, o qualora il pagamento non venga dalle parti pendenti eseguito volontariamente, quando sia divenuta esecutiva l'ordinanza di tassazione, e la nota marginale rispondente alla tariffa degli atti, e notificato infruttuosamente il precetto per la riscossione.
tolto: Il detto precetto non puo' dai legali essere notificato senza esplicita autorizzazione del direttore generale o dei direttori degli stabilimenti.
tolto: Nel caso in cui la notifica non sara' ritenuta necessaria, i legali avranno diritto ugualmente ai compensi di cui sopra.
tolto: La distribuzione dei sopra detti compensi e' fatta alla fine di ogni anno ripartitamente per la Direzione generale e le sedi e succursali del Banco secondo norme speciali deliberate, per ciascuno stabilimento, dal Consiglio di amministrazione.
tolto: L'avvocato consulente presso la Direzione generale concorre nei compensi attribuiti agli avvocati della Direzione generale medesima.
tolto: Per le liti perdute in tribunale e vinte in Corte d'appello, quando la sede di questa e' diversa da quella del tribunale, i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire fra gli uffici legali delle due sedi, secondo l'assegnazione fattane dalla sentenza in seguito ad apposita richiesta o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.
tolto: Per le liti vinte in grado di rinvio i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire tra gli uffici legali che hanno preso parte alla difesa nelle varie giurisdizioni, secondo la destinazione fattane dalla stessa sentenza in seguito ad apposita richiesta o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.
tolto: Gli avvocati e i procuratori legali non hanno diritto a qualsiasi compenso o competenza, sotto qualunque forma e denominazione, per le cause perdute, all'infuori delle retribuzioni risultanti dalla sopra indicata tabella.
tolto: Qualora, in casi di eccezionale importanza, trattandosi di cause vinte, il Consiglio di amministrazione creda di accordare speciali compensi agli avvocati e procuratori del Banco, questi sono obbligati ad accettare le liquidazioni deliberate dal Consiglio medesimo, senza poter reclamare in via giudiziaria.
tolto: Tale obbligo si estende anche ai casi in cui dopo la sentenza abbia luogo una transazione.aggiunto: Testo unico-art. 54 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art54 · fonte del testo
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