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[1]((Presso il Banco vi sono avvocati e procuratori legali nel numero e con le retribuzioni risultanti da speciale tabella, che su proposta del Consiglio di amministrazione viene deliberata dal Consiglio generale, il quale stabilisce, inoltre, se ed in quali uffici i legali suddetti debbano rivestire la doppia qualita' di avvocati e procuratori legali.

[2]Gli avvocati assumono la difesa dell'Istituto tanto per le cause concernenti l'azienda bancaria quanto per quelle del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco, salvo per il Credito agrario il disposto del quarto comma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 19 settembre 1920, n. 1418.

[3]I pareri che vengono loro richiesti debbono essere dati per iscritto.

[4]I procuratori legali hanno nelle liti la rappresentanza del Banco; ed assumono quella del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco.

[5]Essi hanno l'obbligo di disimpegnare gl'incarichi tutti occorrenti presso gli uffici di intendenza, catastali, ipotecari, prefettura e presso qualsiasi ufficio giudiziario, secondo le disposizioni del diretto e dello stabilimento.

[6]Presso la Direzione generale e negli stabilimenti il difensore che riunisce in se' le funzioni di avvocato e di procuratore ne assume cumulativamente gli obblighi.

[7]I procuratori legali, senza diritto a speciale indennita', meno il rimborso delle spese di viaggio e la diaria, da corrispondersi nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, hanno l'obbligo di trasferirsi per gli affari legali del Banco nei Paesi compresi nella giurisdizione della Corte ove essi hanno la loro residenza)).

Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1922

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. 133 parole tolte, 60 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: (Art. 52, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

tolto: Presso la Direzione generale e presso gli stabilimenti siciliani e la sede di Romaaggiunto: Presso il Banco vi sono avvocatitolto: , avvocati-procuratori legali e procuratori legali nel numero e con le tolto: competenze aggiunto: retribuzioni risultanti da speciale tabellaaggiunto: , che su proposta del Consiglio di amministrazione viene deliberata dal Consiglio generale tolto: su proposta del Consiglio d'amministrazione, la quale tiene luogo dell'albo previsto dall'art. 29 dello statuto.

tolto: Presso gli stabilimenti di Girgenti, Trapani, Siracusa, Caltanissetta e Caltagirone i difensori del Banco hannoaggiunto: , il quale stabilisce, inoltre, se ed in quali uffici i legali suddetti debbano rivestire la doppia qualita' di avvocati e procuratori legalitolto: ; sono nel numero ed hanno le competenze indicate nella tabella sopraddetta.

… del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Bancotolto: .aggiunto: , salvo per il Credito agrario il disposto del quarto comma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 19 settembre 1920, n. 1418.

I procuratori legali hanno nelle liti la rappresentanza del Bancoaggiunto: ; ed assumono quella del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco.

Essi tolto: disimpegnano gli incarichi aggiunto: hanno l'obbligo di disimpegnare gl'incarichi tutti occorrenti presso gli uffici di tolto: Intendenza aggiunto: intendenza, catastali, ipotecari, prefettura e presso qualsiasi ufficio giudiziario, secondo le disposizioni del tolto: direttore aggiunto: diretto e dello stabilimento.

I procuratori legali, senza diritto a speciale indennita', meno il rimborso delle spese di viaggio e la diariaaggiunto: , da corrispondersi nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio tolto: d'amministrazione aggiunto: di amministrazione, hanno l'obbligo di trasferirsi per gli affari legali del Banco nei tolto: paesi aggiunto: Paesi compresi nella giurisdizione della Corte ove essi hanno la loro residenzatolto: .

tolto: Un impiegato dell'istituto avente la laurea in giurisprudenza, designato dal direttore generale, su proposta del segretario generale, o del capo dello stabilimento, coadiuva uffici legali della Direzione generale e degli stabilimenti in tutto quanto possa ai detti uffici occorrere nelle pratiche giudiziarie da espletare.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Speciali norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione fissano i limiti di tale coadiuvazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art53 · fonte del testo

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