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((Il direttore preposto alla Ragioneria generale per gli esami e per gli accertamenti, di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato P) alla legge 8 agosto 1895, n. 486, deve mettere a disposizione dei rappresentati dell'Ispettorato generale del tesoro i registri, la corrispondenza ed ogni altro documento all'uopo necessari)).
Testo in vigore dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922
