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[1](Art. 45, Reg. gen. approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il ragioniere generale per gli esami e per gli accertamenti, di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486, deve mettere a disposizione dei rappresentanti dell'Ispettorato generale del tesoro i registri, la corrispondenza ed ogni altro documento all'uopo necessari.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920
