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((La censura e la sospensione di primo grado dallo stipendio sono inflitte per iscritto dal direttore generale, ed anche dal segretario generale, dai direttori e dal ragioniere generale limitatamente al personale da essi dipendente. La sospensione di secondo grado dallo stipendio e la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio sono inflitte dal direttore generale, la retrocessone, la revoca dall'impiego e la destituzione dal Consiglio di amministrazione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
