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[1](Art. 297-bis, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La censura e la sospensione di primo grado dallo stipendio sono inflitte per iscritto dai capi delle sedi e delle succursali o dal direttore generale, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo.
[3]La sospensione di secondo grado dallo stipendio e' inflitta dal direttore generale, osservate le norme di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
