Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 297-bis, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]La censura e la sospensione di primo grado dallo stipendio sono inflitte per iscritto dai capi delle sedi e delle succursali o dal direttore generale, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo.

[3]La sospensione di secondo grado dallo stipendio e' inflitta dal direttore generale, osservate le norme di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art297 · fonte del testo

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