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[1]((L'impiegato incorre di diritto nella destituzione:
- a)per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita;
- d)per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza.
[2]La destituzione puo' essere inflitta all'impiegato che ha commesso i delitti predetti anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
[3]L'impiegato che in dipendenza di un procedimento penale per i delitti di cui sopra sia prosciolto nel periodo istruttorio od assolto nel giudizio per insufficienza di prove o perche' il fatto non costituisca reato o perche' l'azione penale sia prescritta od altrimenti estinta, e' sottoposto a procedimento disciplinare)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
