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[1](Art. 297, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]E' inflitta la destituzione nei casi di appropriazione commessa nell'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, a danno del Banco ed anche di privati, sebbene non sia derivato danno all'Istituto e cio' indipendentemente dall'esito di una eventuale azione penale; di qualsiasi condanna per furto, falso, frode, corruzione, peculato, appropriazione indebita nonche' di condanna per reato contro le persone quando questa si estenda ad un periodo maggiore di un triennio.
[3]Qualora nei casi sopradetti di furto, frode, falso, corruzione, peculato e appropriazione indebita, l'impiegato sia stato assolto per non provata reita', per insufficienza d'indizi o senza motivazione, sara' in facolta' del Consiglio di amministrazione di deliberarne la dispensa dal servizio.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
