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[1]).
[2]((Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, l'impiegato condannato per qualunque delitto o contravvenzione ad una qualsiasi delle pene indicate nell'art. 11 del Codice penale, ovvero prosciolto o assolto con le formule ricordate nell'ultimo comma dell'art. 296, puo' dal Consiglio di amministrazione essere sottoposto a procedimento disciplinare)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
