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[1]((Le funzioni che portano obbligo di cauzione sono quelle di:
[2]Cassiere capo, cassiere, primo commesso e commesso di cassa;
[3]Gestore della cassa speciale e magazziniere delle carte valori;
[4]Preposti ai reparti di economato e del portafoglio;
[5]Fattorino funzionante da commesso di cassa nelle agenzie.
[6]Il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 27 dello statuto, fissa le misure delle cauzioni per ciascuna delle funzioni sopra indicate, e puo' deliberare l'obbligo della prestazione di cauzione anche per altre cariche e funzioni che importino determinate responsabilita')).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
