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[1](Art. 279, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Gli uffici e le funzioni che portano obbligo di cauzione sono quelli di:
[3]Cassieri, sottocassieri e commessi di Cassa.
[4]Funzionante gestore della Cassa speciale e magazziniere delle carte-valori.
[5]Funzionante economo della Direzione generale.
[6]Funzionanti capo-sconti.
[7]Funzionanti economi-archivisti delle sedi e delle succursali.
[8]Inservienti funzionanti da commessi di Cassa nelle agenzie.
[9]Tutti gli inservienti potranno essere destinati a prestare servizio nelle agenzie con le funzioni di commessi di Cassa, nel qual caso saranno tenuti a prestare la prescritta cauzione.
[10]Il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 27 dello statuto, fissa le misure delle cauzioni per ciascuno degli uffici, e per ciascuna delle funzioni sopra indicate; puo' deliberare l'obbligo della prestazione di cauzione anche per altre cariche e funzioni che importino determinate responsabilita'.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
