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[1]((La dimissione di un impiegato dall'ufficio deve essere presentata per iscritto; non ha effetto se non e' accettata dal Consiglio di amministrazione.
[2]L'impiegato che si e' dimesso, e' tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finche' non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione puo' essere ritardata per gravi motivi di servizio, puo' anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di amministrazione ritenga che sia il caso di applicare la destituzione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
