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[1](Art. 279-bis, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]La dimissione di un impiegato dall'ufficio deve essere presentata in iscritto; non ha effetto se non e' accettata.

[3]L'impiegato che si e' dimesso, e' tenuto a proseguire nello adempimento degli obblighi del suo ufficio, finche' non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione puo' essere ritardata per gravi motivi di servizio, puo' anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di amministrazione ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

[4]E' dichiarato, d'ufficio, dimissionario l'impiegato:

[5]1° che perde la cittadinanza italiana;

[6]2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dai Consiglio di amministrazione;

[7]3° che, senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito dalla deliberazione di destinazione o di trasferimento.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art277 · fonte del testo

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