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[1]((Quando per ragioni di ordine amministrativo non si oppongano, l'impiegato puo', a sua domanda, essere trasferito al grado precedentemente occupato.
[2]In tal caso egli viene collocato nel posto e nella categoria di stipendio in cui si troverebbe se non fosse stato nominato al grado che intende abbandonare)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
