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[1](Art. 266, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Quando ragioni di ordine amministrativo non si oppongano, l'impiegato puo', a sua domanda, essere trasferito al grado da lui precedentemente occupato o a quello che avrebbe potuto occupare secondo le disposizioni in vigore, se non fosse stato nominato al posto che intende abbandonare.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
