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((Gli stabilimenti del Banco, alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione, possono ricevere per l'incasso, da corrispondenti o da terzi, effetti, titoli, fatture, mandati, quietanze, ecc., pagabili sulle piazze in qualunque modo rese bancabili dall'Istituto, contro una provvigione, che e' determinata dal Consiglio di amministrazione, ed il rimborso delle spese, salvo patti speciali coi propri corrispondenti, e osservate per essi le particolari disposizioni del servizio)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
