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[1](Art. 224, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le sedi, succursali ed agenzie del Banco, autorizzate dal Consiglio di amministrazione, ricevono per l'incasso effetti pagabili sulle piazze in qualunque modo rese bancabili dall'Istituto, alle condizioni determinate dal Consiglio stesso, osservate, per i rappresentanti e corrispondenti, le disposizioni governative sul servizio di rappresentanza e corrispondenza.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
