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[1]((Il depositante ha facolta' di ritirare parzialmente le valute e i titoli depositati o di sostituirli con altri dello stesso valore, esibendo in questo ultimo caso una nuova distinta da allegare al deposito.
[2]Per il ritiro, anche parziale, e per la restituzione del deposito occorre il preavviso di un giorno.
[3]La costituzione, il ritiro del deposito e la sostituzione di valori gia' depositati possono aver luogo anche a mezzo di procuratore munito di mandato speciale stipulato presso un notaio)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
