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[1](Art. 218, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il depositante puo', con preavviso di un giorno, delegare a terzi il ritiro di tutti i titoli o di parte di essi, mediante procura speciale presso notaio.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
