Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 126, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione e il periodo di tre giorni, di cui al n. 7 dell'art. 124, il Banco, senza che occorra costituzione in mora, puo' far vendere in tutto o in parte i titoli di valore per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti per traffico delle stesse o per mezzo delle Camere di commercio. La vendita dei titoli esteri puo' farsi a mezzo dei corrispondenti esteri del Banco.

[3]Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come la omissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilita' per l'Istituto, ne' menoma le sue ragioni di credito.

[4]Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per capitale ed accessori.

[5]Qualora risulti una deficienza, il debitore e' tenuto a rimborsarla; ove invece risulti una eccedenza, il Banco la tiene a disposizione del pegnorante per restituirgliela, salvo il disposto dell'art. 1888 del Codice civile.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art126 · fonte del testo

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