Art. 71 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, nel modificare il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925". Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che a sua volta modifica il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926". Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che ha modificato il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597". Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che ha modificato il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato". Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico del Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, che a sua volta modifica l'articolo unico del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che ha modificato il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato". Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'art. 9 del Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, che a sua volta modifica l'articolo unico del Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, che a sua volta modifica l'articolo unico del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che ha modificato il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".

Testo in vigore dal 23 novembre 1923 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1913 al 23 novembre 1923. 325 parole tolte in 15 capoversi.

tolto: Il rendimento dei conti dello Stato sara' diviso in due parti.

tolto: La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo, e comprende:

tolto: a) le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

tolto: b) le spese effettive della competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare;

tolto: c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali e costruzioni di strade ferrate;

tolto: d) le partite di giro;

tolto: e) e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

tolto: f) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: g) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio prossimo venturo.

tolto: La seconda parte di rendimento di conti abbraccia il conto generale del patrimonio dello Stato, colle variazioni che hanno subito:

tolto: a) le materie proprie del conto del Tesoro;

tolto: b) le attivita' e passivita' disponibili;

tolto: c) le attivita' e passivita' proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi, in relazione coi capitoli del bilancio;

tolto: d) i beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e le passivita' dello Stato, tanto rapporto al movimento dei capitali inscritti nel bilancio, quanto in relazione a qualunque altra causa.

tolto: Il rendimento dei conti dello Stato avra' inoltre a corredo la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale, nonche' tutti quei conti speciali, che saranno necessari a meglio chiarire ed illustrare i risultamenti dei singoli servizi. Faranno parte di siffatti conti speciali quelli: pel movimento generale di cassa; per l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico; per la gestione delle aziende di privativa; per le operazioni di credito; per la emissione e pagamento dei Boni e vaglia del Tesoro; delle principali officine e degli stabilimenti di proprieta' dello Stato; delle Casse di risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed operazione in cui sia impegnata la sostanza erariale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, nel modificare il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925". Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che a sua volta modifica il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926". Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che ha modificato il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597". Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che ha modificato il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato". Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico del Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, che a sua volta modifica l'articolo unico del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che ha modificato il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato". Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'art. 9 del Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, che a sua volta modifica l'articolo unico del Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, che a sua volta modifica l'articolo unico del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1923, n. 473, che ha modificato il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art71 · fonte del testo

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