Art. 71 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 26 ottobre 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Il rendimento dei conti dello Stato sara' diviso in due parti.

[2]La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo, e comprende:

  • a)le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;
  • b)le spese effettive della competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare;
  • c)l'entrata e la spesa per movimento di capitali e costruzioni di strade ferrate;
  • d)le partite di giro;
  • e)la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
  • f)la dimostrazione delle somme incassate e pagate dal Tesoro per ciascun capitolo del bilancio;
  • g)il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio prossimo venturo.

[3]La seconda parte di rendimento di conti abbraccia il conto generale del patrimonio dello Stato, colle variazioni che hanno subito:

  • a)le materie proprie del conto del Tesoro;
  • b)le attivita' e passivita' disponibili;
  • c)le attivita' e passivita' proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi, in relazione coi capitoli del bilancio;
  • d)i beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e le passivita' dello Stato, tanto rapporto al movimento dei capitali inscritti nel bilancio, quanto in relazione a qualunque altra causa.

[4]Il rendimento dei conti dello Stato avra' inoltre a corredo la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale, nonche' tutti quei conti speciali, che saranno necessari a meglio chiarire ed illustrare i risultamenti dei singoli servizi. Faranno parte di siffatti conti speciali quelli: pel movimento generale di cassa; per l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico; per la gestione delle aziende di privativa; per le operazioni di credito; per la emissione e pagamento dei Boni e vaglia del Tesoro; delle principali officine e degli stabilimenti di proprieta' dello Stato; delle Casse di risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed operazione in cui sia impegnata la sostanza erariale.

Testo in vigore dal 20 marzo 1884 al 26 ottobre 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art71 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari