Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 1914 al 1 gennaio 1915. Leggi il testo vigente →
[1]Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.
[2]Tabella delle concessioni governative e degli atti e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.
[4]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[5]Dato a Valsavaranche, addi' 13 settembre 1874.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]M. Minghetti.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 luglio 1880, n. 5536
1La L. 19 luglio 1880, n. 5536 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato F) che "Ai numeri 6, 8, 9, 10, 12, 18, 25, 26, 35, 38, 44, 48 e 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (Serie 2ª), sono sostituiti i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
L'errata-Corrige in G.U. 21/07/1880 n. 174, nel modificare l'art. 1, comma della L. 19 luglio 1880, n. 5536, ha conseguentemente disposto che "Nella Gazzetta Ufficiale del di' 19 luglio 1880, n. 172, pubblicandosi la legge 19 luglio 1880, n. 5536, riguardante i provvedimenti finanziarii, sono incorsi i seguenti errori, che si rettificano: Nella pagina n. 2958, al n. 51, lettera h) dell'allegato F, e' detto: «Boschetti, comunque preparati per tordi e uccellini con richiami, ecc.,» invece deve dire: «Boschetti comunque preparati per tordi e uccelliere con richiami, tesi con la pania, come coi lacci.» Alla lettera i) successiva nello stesso allegato F dove e' detto: «Per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti)», deve dire solamente: «Per caccia fissa con panie.»".
L. 6 dicembre 1885, n. 3547
3La L. 6 dicembre 1885, n. 3547 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che "E' soppressa la tassa di trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi di proprieta' delle navi nazionali, dei contratti di pegno di esse, di quelli di cambio marittimo e di costruzione, di cui e' parola all'art. 29 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086".
L. 23 aprile 1911, n. 509
4La L. 23 aprile 1911, n. 509, nel modificare l'art. 1, comma 1 dell'Allegato F della L. 19 luglio 1880, n. 5536, ha conseguentemente disposto (con l'art. 30, comma 1) che "E' aumentata di lire 2, oltre i decimi, la tassa di cui al numero 50, lettera b, della tabella annessa alla legge per le tasse sulle concessioni governative, 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, serie 2ª, per il permesso annuale di portare qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale. La tassa predetta e quella di bollo dovuta sulla licenza potranno essere riscosse con impiego di carta bollata speciale di corrispondente valore".
Regio Decreto 22 ottobre 1914, n. 1154
5Il Regio Decreto 22 ottobre 1914, n. 1154 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al n. 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, modificata con l'art. 1 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, e' sostituito il seguente: a) licenza di cui all'art. 12 della legge di pubblica sicurezza (testo unico approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144) per fabbricazione, vendita in apposito locale, o introduzione dall'estero per farne commercio di armi insidiose, L. 200; b) licenza della quale devono andar muniti i venditori ambulanti di coltelli acuminati per uso domestico od industriale, la quale sara' rilasciata dalla autorita' di pubblica sicurezza, L. 40; vidimazione annuale: 1° delle licenze indicate alla lettera a), L. 20; 2° delle licenze indicate alla lettera b), L. 4. Tali tasse restano soggette all'aumento dei due decimi e dell'addizionale". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tassa stabilita dal n. 23 della tabella annessa alla legge (testo unico), 13 settembre 1874, n. 2086, sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, sul decreto che permette la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali, e' ridotta a L. 10 oltre i decimi e l'addizionale, quando il provvedimento concerna navigazione con autoscafi". Il Regio Decreto 22 ottobre 1914, n. 1154, nel modificare l'art. 1, comma 1 dell'Allegato F della L. 19 luglio 1880, n. 5536, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per il permesso annuale di portare la rivoltella o la pistola, la tassa di cui all'art. 50, lettera b), della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, ed all'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, e' elevata a L. 18 oltre i decimi e l'addizionale".
Testo in vigore dal 1 novembre 1914 al 1 gennaio 1915
