Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1886 al 1 luglio 1911. Leggi il testo vigente →

[1]Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.

[2]Tabella delle concessioni governative e degli atti e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico 1 2 3

[4]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[5]Dato a Valsavaranche, addi' 13 settembre 1874.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]M. Minghetti.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1880, n. 5536

1

La L. 19 luglio 1880, n. 5536 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato F) che "Ai numeri 6, 8, 9, 10, 12, 18, 25, 26, 35, 38, 44, 48 e 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (Serie 2ª), sono sostituiti i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico

2

L'errata-Corrige in G.U. 21/07/1880 n. 174, nel modificare l'art. 1, comma della L. 19 luglio 1880, n. 5536, ha conseguentemente disposto che "Nella Gazzetta Ufficiale del di' 19 luglio 1880, n. 172, pubblicandosi la legge 19 luglio 1880, n. 5536, riguardante i provvedimenti finanziarii, sono incorsi i seguenti errori, che si rettificano: Nella pagina n. 2958, al n. 51, lettera h) dell'allegato F, e' detto: «Boschetti, comunque preparati per tordi e uccellini con richiami, ecc.,» invece deve dire: «Boschetti comunque preparati per tordi e uccelliere con richiami, tesi con la pania, come coi lacci.» Alla lettera i) successiva nello stesso allegato F dove e' detto: «Per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti)», deve dire solamente: «Per caccia fissa con panie.»".

L. 6 dicembre 1885, n. 3547

3

La L. 6 dicembre 1885, n. 3547 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che "E' soppressa la tassa di trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi di proprieta' delle navi nazionali, dei contratti di pegno di esse, di quelli di cambio marittimo e di costruzione, di cui e' parola all'art. 29 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1886 al 1 luglio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1886

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1880 al 1 gennaio 1886.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 dicembre 1885, n. 3547

    La L. 6 dicembre 1885, n. 3547 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che "E' soppressa la tassa di trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi di proprieta' delle navi nazionali, dei contratti di pegno di esse, di quelli di cambio marittimo e di costruzione, di cui e' parola all'art. 29 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2086~art9 · fonte del testo

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