Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Articolo finale.

[2]Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti alle materie le quali siano state precedentemente abrogate.

[3]Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalita', operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.

[4]1. Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnova- zione ne, trascrizione e annotazione sul registro gene- rale d'ordine................... L. 0 25

[5]2. Per ogni formalita' d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione, come pure per ogni formalita' di an- notazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rin- novazioni o trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piede della nota da res- tituirsi, o separatamente in prova della seguita for- malita'...................... » 1 --

[6]Se la iscrizione, la rinnovazione, o la trascrizione riguardino piu' di un creditore o piu' di un debitore, oltre l'emolumento di una lira, per c iascun'altra di queste persone................... » 0 20

[7]Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a piu' di una persona, e se il credito o l'azione vie- ne divisa per effetto dell'annotazione fra piu' perso- ne, oltre lo emolumento di una lira, per ciascun'altra di queste persone.................. » 0 20

[8]Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni,trascrizioni ed annotazioni comprendono piu' di quattro facciate scritte, per ogni ulteriore facciata........ » 0 10

[9]3. Per la formazione della nota per l'iscrizione d'uf- fizio prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, sempre che il venditore non vi abbia espressamente rinunziato, o non abbia gia' provveduto da se'... » 1 --

[10]Per il duplicato della nota quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta.............. » 0 25

[11]4. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioe' della nota iscritta o trascritta) , comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta.................. » 0 50

[12]Per ciascuna delle successive facciate....... » 0 25

[13]5. Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona:

[14]Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni: Se il certificato e' generale........... » 0 50

[15]Se il certificato e' speciale, cioe' concerne soltan- to determinati stabili............... » 0 75

[16]E in ognuno di questi casi, per ciascuna faccia- ta scritta..................... » 0 25

[17]Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa pater- nita', sara' pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si rife- rissero a tutti.

[18]6. Per ogni certificato negativo d'iscrizione, rinno- vazione o trascrizione, concernente una sola persona:

[19]Se il certificato e' generale............ » 1 --

[20]Se il certificato e' speciale, cioe' concerne determi- nati stabili.................... » l 50

[21]Se il certificato concerne piu' d'una persona, e' dovuto per ciascuna di esse un altro intiero emuolu- mento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna cumulativamente il padre ed i figli, o fra- elli e sorelle aventi la stessa paternita'.

[22]7. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna f acciata scritta...................... » 0 25

[23]8. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al num. 2 della presente tariffa................. » 1 --

[24]9. Per la semplice ispezione delle partite del reper- torio riflettenti una sola persona......... » 0 50

[25]Se inoltre sara' richiesta l'ispezione delle iscrizio- ni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionate, non tenuto conto delle rela- tive annotazioni.................. » 0 25

[26]10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica, per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa..... » 0 50

[27]11. Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinno- vazione, trascrizione od annotazione, per ciascuna di esse...................... » 0 50

[28]12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipoteca- rie pagate..................... » 0 25

[29]1 2

[30]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[31]Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

[32]VITTORIO EMANUELE.

[33]M. Minghetti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1895, n. 486

1

La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2 dell'Allegato G) che "Gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, fissati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª) per le formalita' ipotecarie e pel rilascio di stati o certificati ipotecari, copie od estratti, sono aboliti. Rimangono invariati a profitto dei conservatori gli altri emolumenti di che ai n. 3, 9, 10, 1l e 12 della tariffa stessa".

Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601

2

Il Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601, nel modificare l'art. 10, comma 1 della L. 8 agosto 1895, n. 486, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, approvate con la legge 8 agosto 1895, n. 486 alleg. G entreranno in vigore il 1° novembre 1895".

Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1895

Confronto con la versione in vigore dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 8 agosto 1895, n. 486

    La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2 dell'Allegato G) che "Gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, fissati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª) per le formalita' ipotecarie e pel rilascio di stati o certificati ipotecari, copie od estratti, sono aboliti. Rimangono invariati a profitto dei conservatori gli altri emolumenti di che ai n. 3, 9, 10, 1l e 12 della tariffa stessa".

  • Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601

    Il Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601, nel modificare l'art. 10, comma 1 della L. 8 agosto 1895, n. 486, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, approvate con la legge 8 agosto 1895, n. 486 alleg. G entreranno in vigore il 1° novembre 1895".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~artarticolofinale · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari