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[1]Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili o immobili tra comproprietari, non sono considerate traslative della proprieta' dei beni rispettivamente assegnati, ognorache' ciascun condividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

[2]Parimente non sono considerate traslative di proprieta' le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e denari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredita', la disposizione presente e' utilmente invocabile sol quando i mobili, rendite, crediti e denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.

[3]Se vi ha conguaglio o maggior assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno sara' percetta con le norme indicate dal precedente articolo 34.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art35 · fonte del testo

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