Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 156 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili o immobili tra comproprietari, non sono considerate traslative della proprieta' dei beni rispettivamente assegnati, ognorache' ciascun condividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.
tolto: Parimente non sono considerate traslative di proprieta' le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e denari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredita', la disposizione presente e' utilmente invocabile sol quando i mobili, rendite, crediti e denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.
tolto: Se vi ha conguaglio o maggior assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno sara' percetta con le norme indicate dal precedente articolo 34.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art35 · fonte del testo
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