Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1887 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Se il valore dichiarato e' riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio a giorno del trasferimento, l'Amministrazione potra' chiederne la stima, purche' lo faccia nel termine di giorni cinquanta dal seguito pagamento.3

[2]Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potra' essere richiesta dall'Amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.

[3]I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte di uffizio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1887, n. 4702

3

La L. 14 luglio 1887, n. 4702 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per chiedere la stima di che agli articoli 24 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, e' portato da 50 a 90 giorni".

Testo in vigore dal 31 luglio 1887 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1887

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1874 al 31 luglio 1887.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 luglio 1887, n. 4702

    La L. 14 luglio 1887, n. 4702 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per chiedere la stima di che agli articoli 24 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, e' portato da 50 a 90 giorni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art24 · fonte del testo

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