Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 416 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio.
tolto: Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovra' avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi, anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse localita' tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse localita' ed analoghe condizioni.
tolto: Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme:
tolto: 1° Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il correspettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sara' percetta sul prezzo o correspettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente articolo 24;
tolto: 2° Se l'atto, contratto o denunzia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici Funzionari obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta, giusta la quale la tassa sara' liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l'atto da registrarsi, il Ricevitore fara' una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima sara' liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale; il contribuente che si creda gravato potra' dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il giudizio di stima.
tolto: Nelle alienazioni d'immobili il cui prezzo o correspettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sara' provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si fara' luogo a supplemento o restituzione, purche' ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sara' denunciato al Ricevitore o da questi verra' altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo.
tolto: 3° Se si tratta di mobili, la tassa si applichera' al valere dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione dei mobili stessi, anteriori di non piu' di sei mesi. 4° Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sara' applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle Camere di commercio e d'arti o da quelle dei Mediatori o Sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni piu' prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art23 · fonte del testo
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