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[1]Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che dall'Ufficio di Registro si riconosceranno dovute, quando l'atto d'opposizione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa.
[2]Tanto nel caso di opposizione che in quello di reclamo per restituzione di tasse, l'atto d'opposizione o istanza non potra' essere ammesso in giudizio, se entro tre giorni dalla notificazione all'Amministrazione non sara' depositata nella Cancelleria del Tribunale competente a giudicare la copia autentica dell'atto notariale, o di quello ricevuto da un Ufficiale o Funzionario pubblico, sul quale e' reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni caso la quietanza originale delle tasse pagate.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
