Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 253 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Saranno registrate a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:
tolto: 1° Le sentenze, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale, nei quali siano interessate le Amministrazioni dello Stato, ovvero le persone o gli Enti morali ammessi al benefizio dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette Amministrazioni, persone o Enti morali.
tolto: Sono eccettuate le sentenze che portano trasmissione di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;
tolto: 2° Le copie di sentenze e di altri atti soggette alla tassa stabilita dall'articolo 133 della Tariffa;
tolto: 3° Gli atti o documenti non soggetti a registrazione e entro un termine fisso, e giusta le disposizioni della presente Legge e dell'annessa Tariffa, dei quali nell'interesse esclusivo delle Amministrazioni, persone o Enti morali antedetti occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi; 4° Gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette Amministrazioni, persone o Enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;
tolto: 5° Gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dall'annessa Tariffa per una tassa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dal successivo art. 143, e vengano promossi dalle persone o Enti morali appositamente ammessi per tali atti al benefizio dei poveri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art136 · fonte del testo
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