Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Qualunque occultazione di prezzo o valore in un atto pubblico o privato, e nella denunzia di un contratto verbale rendera' eccezionabile ed improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace, sino a tanto che non sia stato eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o valore occultato.
[2]Per il conseguimento di questa tripla tassa l'Amministrazione ha azione solidale verso le parti e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione o che abbiano fatto uso dell'atto vizioso.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
